PARTE II - Richiesta, assegnazione, carico e scarico dei carri

Si espongono qui di seguito brevemente le norme fondamentali, che regolano la richiesta, l'assegnazione, il carico e lo scarico dei carri.
Tuttavia per maggiori dettagli si rinvia alle « Condizioni e Tariffe per il trasporto delle merci », Capitoli II e III, nonchè punto 2 in Appendice (per il servizio di trasporto carri a domicilio con carrelli stradali).

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Per ottenere l'assegnazione del carro occorrente, lo speditore deve presentare apposita richiesta alla stazione di partenza nei termini previsti dalle « Condizioni e Tariffe» (per i carri ordinari, prima delle ore 12 del giorno precedente a quello indicato per l'inizio del carico; per i carri di tipo speciale e per i carri atti a carichi eccezionali, rispettivamente 3 e 15 giorni prima).
Ovviamente, le richieste presentate non rispettando tali termini vengono ugualmente prese in considerazione; però in tal caso, esse sono accettate con riserva, ed acquistano piena validità, sia agli effetti della precedenza nell'assegnazione dei carri sia nei riguardi del diritto alla rinuncia in caso di tardata assegnazione, solamente dopo decorsi i suddetti termini.
Nella richiesta, che può essere fatta di persona o per lettera, e in certi casi anche mediante una semplice telefonata, deve essere specificato il tipo ed il peso delle cose da spedire e - se del caso - la capacità o superficie utile di carico e la quantità dei carri occorrenti, il giorno di effettuazione del carico, la stazione destinataria ed, eventualmente, se !'inoltro dovrà essere effettuato con treni viaggiatori (o con treni merci ad essi equiparati).
Ogni richiesta di carri deve (salvo casi particolari autorizzati dalla competente Divisione Commerciale) essere accompagnata dal versamento di un deposito cauzionale, il cui importo varia a seconda del genere del trasporto (L. 1.100 a carro, per i trasporti di masserizie; L. 2.200 a carro per qualsiasi altro trasporto su carro di tipo ordinario ; L. 4.500 per ciascun carro di tipo speciale e L. 11.000 per ciascun carro dei tipi atti a carichi eccezionali).
In particolari periodi, l'entità del deposito cauzionale può essere variata, come indicato nelle « Condizioni e Tariffe per il trasporto delle cose ».


L'assegnazione dei carri ha luogo nell'ordine delle richieste, salvi i criteri di precedenza che l'Amministrazione ha la facoltà di adottare per esigenze relative al pubblico interesse o concernenti l'economia della propria gestione.
Il carro è posto a disposizione dell'utente alla data indicata nella richiesta di carico. Se l'Amministrazione non è in grado di fornire il carro per tale giorno (o, nel caso che la richiesta sia stata accettata con riserva, per il giorno in cui essa ha assunto piena validità), l'utente può rinunciare alla fornitura e pretendere la restituzione del deposito cauzionale versato.
Nessun risarcimento è dovuto per i danni che derivassero dalla mancata o ritardata fornitura dei carri.


Ogni utente, che intenda assicurarsi in ogni caso la fornitura di un carro e non voglia sottostare all'ordine delle precedenze, può chiedere che il carro, o i carri, gli vengano ceduti a noleggio per la durata di tempo che riterrà più opportuna; la cessione in noleggio avviene per più viaggi e di solito per periodi non inferiori a due mesi.
Queste cessioni che vengono accordate dalle FS, in relazione alla disponibilità dei carri richiesti, sono regolate dalle « Condizioni generali e Tariffe di noleggio di veicoli F S a terzi », che contemplano, fra l'altro, i canoni dovuti per i singoli tipi di carro. Nel canone è compreso anche il compenso per la manutenzione del carro che resta a cura ed a carico delle FS.
Il carro noleggiato, per quanto attiene alla circolazione ed alle tariffe, è assimilato, in linea generale, al carro privato; cioè esso rimane ad esclusiva disposizione del noleggiatario, il suo trasporto a vuoto è gratuito, le merci con esso trasportate sono normalmente tassate in base alle « Condizioni e Tariffe ».
Chiunque desideri in noleggio un carro deve farne richiesta, in carta da bollo, alla Divisione Movimento competente, che all'uopo è in grado di fornire tutti i più ampi ragguagli per la conclusione del contratto relativo.


Il carico deve essere ultimato entro l'ora di chiusura dello scalo, nel caso in cui il carro sia stato fornito prima delle ore 12, oppure entro le ore 12 del giorno successivo, qualora il carro sia stato messo a disposizione dello speditore nelle ore pomeridiane.
Nel caso in cui il carico non sia stato ultimato entro tali termini vengono applicate le tasse di sosta che variano secondo il tipo del carro utilizzato.
Il mittente deve assicurarsi, prima del carico, che il carro messo a sua disposizione sia idoneo per limite di carico, capacità e superficie alle cose da trasportare.
Le operazioni di carico devono essere eseguite dal mittente in modo da non arrecare danni ai carri, ai locali, alle aree ed al materiale fisso dell'Amministrazione.
La sistemazione delle merci caricate deve essere tale da evitare, durante il viaggio, spostamenti che danneggino il carro e pregiudichino la sicurezza dell'esercizio.
Eseguite le operazioni di carico ed assicurate le merci sui carri se ne devono chiudere le porte ed assicurate le sponde mobili, se trattasi di carri scoperti, utilizzando i ganci, le barre di chiusura e tutti i piccoli stanti di cui i veicoli, a seconda della loro specie, sono provvisti.
Per ogni spedizione deve essere adoperata una lettera di vettura, fornita gratuitamente nelle stazioni, che il mittente deve compilare nelle varie parti, esponendovi esclusivamente le indicazioni di sua spettanza.
È ammessa la spedizione di più carri con una sola lettera di vettura, quando si tratti di trasporto di cose indivisibili occupanti due o più carri ovvero di trasporto di cose, della stessa qualità, caricate in più carri.
La lettera di vettura deve essere presentata alla stazione di partenza - salvo autorizzazione diversa - prima dell'inizio delle operazioni di carico.


Il pagamento delle tasse di porto e delle altre somme dovute all'Amministrazione deve essere eseguito dal mittente in partenza (porto affrancato) o dal destinatario in arrivo (porto assegnato).
Le ditte che stipulano con le F S contratti di conto corrente quindicinale sono autorizzate a non eseguire il pagamento delle tasse e spese all'atto dello svincolo o della presentazione dei trasporti nelle stazioni indicate nei contratti stessi; le somme a debito e a credito delle singole ditte che fruiscono di tale concessione sono incluse in un conto corrente che viene liquidato quindicinalmente e il cui saldo può essere versato direttamente alla stazione oppure tramite banca.
Il pagamento in c/c può riguardare anche i trasporti in porto franco in partenza da tutte le stazioni FS; in tal caso le Ditte concessionarie versano degli acconti quindicinali, mentre il conguaglio viene effettuato periodicamente sulla base dei conti preparati dal Controllo Merci.


Il destinatario, avvertito dell'arrivo della spedizione per mezzo di apposito avviso, provvede - anche tramite persona all'uopo delegata - allo svincolo delle cose che hanno formato oggetto della spedizione ed allo scarico dei carri. In caso di ritardo nella restituzione del carro dopo lo scarico vengono applicate le tasse di sosta previste dalle « Condizioni e Tariffe ».


Per evitare il trasbordo delle merci nelle stazioni fra veicoli ferroviari e mezzi stradali e realizzare il cosiddetto servizio « da porta a porta », funziona, in numerosi scali della Rete, il servizio di presa e consegna a domicilio dei carri ferroviari. Esso viene espletato con appositi carrelli stradali che sono in grado di portare i veicoli in questione dalle stazioni ai magazzini degli utenti, e viceversa.
La richiesta di tale servizio accessorio può essere fatta, per le merci in arrivo, non solo dal destinatario, ma anche dal mittente della spedizione, mediante semplice annotazione sulla lettera di vettura.
I corrispettivi dovuti sono fissati dalle Ferrovie dello Stato in apposite tariffe che assicurano la parità di trattamento a tutti gli utenti.
Grazie ai pregi che esso offre, il servizio di carrellamento è andato acquistando un'importanza sempre più vasta, specialmente nel campo dei trasporti che interessano l'industria.
Le F S, per favorire le esigenze degli utenti, forniscono direttamente il materiale occorrente per la posa di tratti di binario all'interno degli stabilimenti privati, ad un prezzo che rappresenta il puro rimborso delle spese.
La fornitura di detto materiale è anzi gratuita, nel caso in cui la ditta che desidera !'impianto s'impegni ad affidare alla ferrovia un traffico minimo di 50 carri all'anno per ogni dieci metri di binario.
I carrelli permettono di trasportare per strada ordinaria tutti i carri ferroviari a due assi, di peso lordo fino a 32 tonn. (che rappresenta il limite massimo prescritto dal Codice della Strada) ed aventi un passo (distanza tra gli assi) fino a m. 8,50.
Le Gestioni merci sono a disposizione del pubblico per fornire tutte le informazioni di dettaglio.
Il servizio carrelli stradali funziona attualmente nei Centri elencati nell'Allegato 1.
Le tariffe di tale servizio sono riportate nell'Allegato 2.


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  • Ultima modifica: 2021/05/14 10:38
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