PARTE II - Allegato 2

Fino a m. 2000 dallo scalo F.S. L. 9.000.
Oltre m. 2000 - Supplemento di L. 1.000 per ogni 1.000 metri.
Per i servizi effettuati nelle città di Torino, Milano, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Palermo e Catania è dovuto un supplemento di L. 2.000 per ogni carro trasportato.
Per i carri aventi passo lungo (oltre 7 metri) è dovuto un compenso supplementare di L. 2.000.
Per i carri con oltre 15 tonnellate di merce è dovuto un compenso supplementare in ragione di L. 300 per ogni tonnellata indivisi bile di maggior carico.
Le tariffe di cui sopra sono valevoli entro il perimetro dell'abitato facente capo alla stazione ferroviaria; perimetro che si identifica con quello stabilito dal Comune per il servizio urbano delle auto pubbliche ed oltre il quale ha inizio la libera contrattazione. Le tariffe stesse sono comunque valide entro un raggio di 6 km. dalla stazione, indipendentemente dal suddetto perimetro territoriale.
Quando un cliente, ricevuto un carro carico, lo restituisce in stazione ricaricato con altra merce, si applica la riduzione del 20 per cento sulle tariffe relative al secondo trasporto su carrello stradale.

Termini per lo scarico e per il carico.

Il destinatario di una spedizione che riceve al suo domicilio un carro ferroviario deve effettuare lo scarico nel termine di tre ore. Uguale termine è concesso allo speditore che riceve al suo domicilio un carro vuoto per caricarvi merce da spedire.
In entrambi i casi le tre ore decorrono dal momento in cui il carrello stradale, col carro ferroviario, carico o vuoto, viene messo a disposizione dell'utente presso il suo domicilio.
Allorchè un carro, carico, trasportato a domicilio mediante carrello, viene immediatamente riutilizzato dall'utente per una spedizione, il termine per la restituzione del suddetto mezzo è di sei ore, pari cioè alla somma dei termini stabiliti per le operazioni di scarico e quelle di carico.
Ove il carrello stradale, rimanga presso il domicilio del cliente oltre i termini sopra indicati, per ritardo nelle operazioni di carico e scarico a lui imputabili, è dovuta una tassa di sosta nella misura di L. 2.000 per ogni ora di ritardo. Le frazioni di ora si considerano come ora intera.
Nel caso in cui, verificandosi le predette circostanze, l'utente abbia omesso di dame tempestivo avviso ed in conseguenza di ciò la trattrice, presentatasi per prelevare il carrello, non possa provvedervi entro il tempo normalmente necessario a tale operazione, è dovuto inoltre un corrispettivo forfetario di L. 4.000.


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  • Ultima modifica: 2021/05/14 10:38
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