Parte 2 - Richiesta, fornitura, noleggio, carico e scarico dei carri

Si espongono qui di seguito brevemente le norme fondamentali, che regolano la richiesta, la fornitura, il noleggio, il carico e lo scarico dei carri.
Tuttavia per maggiori dettagli, si rinvia alle “Condizioni e Tariffe per il trasporto delle merci”, Capitoli II e III, nonché punto 2 in Appendice (per il servizio di trasporto carri a domicilio con carrelli stradali).

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Per ottenere l'assegnazione del carro occorrente, lo speditore deve presentare apposita richiesta alla stazione di partenza nei termini previsti dalle “Condizioni e Tariffe” (per i carri ordinari, prima delle ore 12 del giorno precedente a quello indicato per l'inizio del carico; per i carri di tipo speciale e per i carri atti a carichi eccezionali, rispettivamente 3 e 15 giorni prima). Ovviamente, le richieste presentate non rispettando tali termini vengono ugualmente prese in considerazione; però in tal caso, esse sono accettate con riserva, ed acquistano piena validità, sia agli effetti della precedenza nell'assegnazione dei carri sia nei riguardi del diritto alla rinuncia in caso di tardata assegnazione, solamente dopo decorsi i suddetti termini.
Nella richiesta, che può essere fatta di persona o per lettera, e in certi casi anche mediante una semplice telefonata, deve essere specificato il tipo ed il peso delle cose da spedire e se del caso - la capacità o superficie utile di carico e la quantità dei carri occorrenti, il giorno di effettuazione del carico, la stazione destinataria ed, eventualmente, se l'inoltro dovrà essere effettuato con treni viaggiatori (o con treni merci ad essi equiparati).
Ogni richiesta di carri deve (salvo casi particolari autorizzati dal competente Ufficio Commerciale) essere accompagnata dal versamento di un deposito cauzionale, il cui importo varia a seconda del genere del trasporto o, in particolari periodi in cui l'Azienda F.S. lo ritenga opportuno, in base alla facoltà prevista dalle “Condizioni e Tariffe”.


L'assegnazione dei carri ha luogo, in via normale, secondo l'ordine delle richieste; tuttavia l'Azienda FS ha facoltà di adottare criteri di precedenza per esigenze relative al pubblico interesse o concernente l'economia della propria gestione.
Il carro è posto a disposizione del cliente alla data indicata nella richiesta di carico. Se l'Azienda FS non è in grado di fornire il carro per tale giorno (o, nel caso che la richiesta sia stata accettata con riserva, per il giorno in CUI essa ha assunto piena validità), il cliente può rinunciare alla fornitura e pretendere la restituzione del deposito cauzionale versato.
Nessun risarcimento è dovuto per i danni che derivassero dalla mancata o ritardata fornitura dei carri.


Il cliente, che intenda assicurarsi in ogni caso la fornitura di un carro e non voglia sottostare all'ordine delle precedenze, può chiedere che il carro, o i carri, gli vengano ceduti a noleggio per la durata di tempo che riterrà più opportuna; la cessione in noleggio avviene per più viaggi e di solito per periodi non inferiori a due mesi.
Queste cessioni che vengono accordate dalle FS, in relazione alla disponibilità dei carri richiesti, sono regolate dalle “Condizioni generali e Tariffe di noleggio di veicoli FS a terzi”, che contemplano, fra l'altro, i canoni dovuti per i singoli tipi di carro. Nel canone è compreso anche il compenso per la manutenzione del carro che resta a cura ed a carico delle FS.
Il carro noleggiato, per quanto attiene alla circolazione ed alle tariffe, è assimilato, in linea generale, al carro privato; cioè esso rimane ad esclusiva disposizione del noleggiatario, il suo trasporto a vuoto è gratuito, le merci con esso trasportate sono normalmente tassate in base alle “Condizioni e Tariffe”.
Chiunque desideri in noleggio un carro deve farne richiesta, in carta da bollo, all'Ufficio Movimento competente, che all'uopo è in grado di fornire tutti i più ampi ragguagli per la conclusione del contratto relativo.


Le FS possono assegnare ai clienti italiani carri esteri precedentemente giunti in Italia carichi oppure espressamente chiesti in sussidio alle rispettive Reti ferroviarie estere.
In alcuni casi particolari, l'Azienda FS può chiedere all'utente un parziale rimborso dei maggiori oneri da essa sostenuti per la fornitura eccezionale dei carri suddetti.


Il mittente deve assicurarsi, prima del carico, che il carro messo a sua disposizione sia idoneo per limite di carico, capacità e superficie alle cose da trasportare; diversamente egli può rifiutarlo.
I carri non devono essere caricati oltre i limiti della sagoma, né oltre il limite di carico determinato per ciascun carro in relazione alle sue caratteristiche costruttive, alla categoria delle linee che la spedizione deve percorrere, nonché al regime di velocità inerente al modo di inoltro del trasporto.
A tale riguardo, le linee ferroviarie sono state classificate in varie categorie (A, B1, B2, C2, C3 e C4), in relazione al peso per asse e al peso per metro corrente ammessi.
In apposite tabelle, riportate sulle pareti laterali o sui lungheroni dei carri, è indicato il limite di carico massimo corrispondente a ciascuna categoria di linee e ad ogni regime di velocità - ordinario o “S” (100 km/h) - conformemente all'esempio di cui alla fig. 1

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Ovviamente il limite di carico da prendere in considerazione sarà il più basso fra quelli ammessi dalle singole linee sulle quali verrà inoltrato il trasporto.
In alcuni tipi di carri sono anche indicati i valori massimi ammissibili per carichi concentrati, validi per le lunghezze corrispondenti, anch'esse indicate sui carri. Tali valori, sono riportati sotto il contrassegno per i carichi uniformemente ripartiti direttamente sul pavimento del carro o su più di due appoggi trasversali, e sotto il contrassegno per quelli che gravano, in parti pressappoco uguali, su due appoggi trasversali (vedi fig. 2).

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Le operazioni di carico e scarico devono essere eseguite nell'osservanza delle prescrizioni all'uopo stabilite dall'Azienda FS (vedi allegato 8 alle “Condizioni e Tariffe” e allegato Il al RIV), affinché i trasporti possano essere inoltrati senza pregiudizio per la sicurezza dell'esercizio.
Le merci oggetto del trasporto devono, inoltre, essere assicurate e protette in modo da sopportare i normali rischi del viaggio.
A quest'ultimo proposito, giova ricordare l'utilità della palettizzazione delle merci, per la quale sono previste apposite agevolazioni di Tariffa (vedi allegato 2 Ter alle C.T.).
La palettizzazione dei carichi consente: un più razionale stivaggio delle merci, una riduzione delle avarie, un più sollecito svolgimento delle operazioni di carico e scarico, e, quindi, una sensibile economia del costo del trasporto.
Per determinati trasporti la cui natura richieda particolari accorgimenti per il carico, gli speditori possono rivolgersi agli agenti ferroviari preposti (binomi di carico), che forniscono ogni assistenza e danno consigli utili per un buon condizionamento del carico.


In partenza, il carico deve essere ultimato entro l'ora di chiusura dello scalo, nel caso in cui il carro sia stato fornito prima delle ore 12, oppure entro le ore 12 del giorno successivo, qualora il carro sia stato messo a disposizione dello speditore nelle ore pomeridiane. Nel caso in cui il carico non sia stato ultimato entro tali termini vengono applicate le tasse di sosta che variano secondo il tipo del carro utilizzato.
Il destinatario, il quale viene avvertito dell'arrivo della spedizione per mezzo di apposito avviso, provvede - anche tramite persona all'uopo delegata - allo svincolo delle cose che hanno formato oggetto della spedizione ed allo scarico dei carri. Questo deve essere effettuato entro le 24 ore, se l'avviso è consegnato a mano oppure dato mediante fonogramma o telegramma; entro 36 ore se l'avviso è inoltrato a mezzo posta.
In caso di ritardo nello scarico del carro, rispetto ai termini di cui sopra, vengono applicate le tasse di sosta, per il periodo eccedente tali termini, a decorrere dal momento in cui le cose si trovano a disposizione del destinatario.
Se quest'ultima operazione non potesse essere effettuata per fatto imputabile al destinatario, il carro si considera a sua disposizione con la sola emissione dell'avviso di arrivo.
Per le spedizioni effettuate a treno completo, in base ad accordi con il cliente, l'Azienda FS ha facoltà di accordare termini diversi da quelli avanti indicati.
È nell'interesse della stessa clientela adoperarsi per un sollecito carico e scarico dei carri, in modo da consentire alla Ferrovia, attraverso una più rapida rotazione dei veicoli, sia il vantaggio di una riduzione del ciclo di utilizzazione dei veicoli sia la tempestiva messa a disposizione del materiale vuoto.


Per evitare il trasbordo delle merci nelle stazioni fra veicoli ferroviari e mezzi stradali e realizzare il cosiddetto servizio “da porta a porta” funziona in numerosi scali della Rete il servizio di presa e consegna a domicilio dei carri ferroviari. Esso viene espletato con appositi carrelli stradali che sono in grado di portare i veicoli in questione dalle stazioni ai magazzini dei clienti e viceversa.
La richiesta di tale servizio accessorio può essere fatta, per le merci in arrivo, non solo dal destinatario, ma anche dal mittente della spedizione, mediante semplice annotazione sulla lettera di vettura.
I corrispettivi dovuti sono fissati dall' Azienda FS in apposite tariffe che assicurano la parità di trattamento a tutti i clienti.
Grazie ai pregi che esso offre, il servizio di carrellamento è andato acquistando un'importanza sempre più vasta, specialmente nel campo dei trasporti che interessano l'industria.

Richiedete l'opuscolo illustrativo di tale servizio, contenente l'elenco aggiornato delle località servite e le Tariffe.


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  • Ultima modifica: 2021/05/14 10:38
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